Comunita' e la Repubblica di San Marino instaurano una cooperazione al fine di rafforzare, su basi quanto mai ampie, i vincoli esistenti, con reciproco vantaggio delle parti e tenendo conto delle rispettive competenze. La cooperazione riguarda, in particolare, i settori prioritari di cui agli articoli da 15 a 18 del presente titolo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art14 · fonte su Normattiva