1. Le disposizioni del presente titolo si applicano:

  • a)alle merci prodotte nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino; comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino:
  • b)alle merci provenienti da paesi terzi, che si trovino in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino. 2. Sono considerate merci in libera pratica nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalita' d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, esigibili, purche' tali prodotti non abbiano beneficiato di una restituzione totale o parziale dei dazi o delle tasse suddetti.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art3 · fonte su Normattiva