disposizioni del presente titolo si applicano anche alle merci ottenute nella Comunita' o nella Repubblica di San Marino, per la cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti che provengano da paesi terzi e che non si trovavano in libera pratica ne' nella Comunita' ne' nella Repubblica di San Marino. L'applicazione di tali disposizioni alle merci suddette e' tuttavia subordinata alla riscossione, nella parte contraente di esportazione, dei dazi doganali che, nella Comunita', gravano sui prodotti dei paesi terzi impiegati per la loro fabbricazione.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art4 · fonte su Normattiva