1. a) Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo ai sensi della lettera b), la Repubblica di San Marino autorizza la Comunita' ad occuparsi, a nome e per conto della Repubblica di San Marino, delle formalita' di sdoganamento, in particolare dell'immissione in libera pratica dei prodotti provenienti da paesi terzi destinati alla Repubblica di San Marino, Tali formalita' verranno espletate tramite gli uffici doganali comunitari enumerati nell'allegato.

  • b)Al termine di questo periodo e nell'ambito dell'articolo 26, la Repubblica di San Marino si riserva di esercitare, previo accordo delle parti contraenti, il proprio diritto di espletare le formalita' di sdoganamento. 2. I dazi all'importazione riscossi sulle merci, in applicazione del paragrafo 1, sono riscossi per conto della Repubblica di San Marino. Quest'ultima si impegna a non rimborsare agli interessati gli importi riscossi, direttamente o indirettamente, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo 4. 3. In seno al Comitato di cooperazione sono determinate:
  • a)l'eventuale modifica dell'elenco degli uffici doganali comunitari competenti per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 1, nonche' la procedura di rispedizione delle merci stesse nella Repubblica di San Marino;
  • b)le modalita' di attribuzione al Tesoro della Repubblica di San Marino degli importi riscossi a norma del paragrafo 2, tenendo conto della percentuale che la Comunita' economica europea puo' detrarre a titolo delle spese amministrative conformemente alla normativa in vigore in materia nella Comunita';
  • c)qualsiasi altra modalita' necessaria per la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. 4. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati dalla Repubblica di San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione. Tuttavia, la Repubblica di San Marino si impegna a non concedere restituzioni all'esportazione o importi compensativi superiori a quelli concessi dalla Comunita' economica europea all'esportazione verso i paesi terzi.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art8 · fonte su Normattiva