1. La San Marino RTV continuera' ad operare nel rispetto degli interessi dei due Stati e delle Societa' concessionarie, Sammarinese ed Italiana, anche con riguardo alla economicita' di gestione, alla raccolta di proventi di pubblicita', alla gestione dell'informazione. La San Marino RTV continuera' ad ispirare la sua attivita' a criteri di economicita' atti a garantire in ogni caso l'equilibrio della gestione. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Accordo, il Governo della Repubblica Italiana concorrera' con una somma forfettaria annuale stabilita per l'anno 2008 in un ammontare di 3.098.000 Euro; per gli anni successivi, sara' prevista da una apposita Convenzione quinquennale da stipularsi tra il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.. All'inizio di ogni anno, il Dipartimento per l'Editoria comunichera' la disponibilita' finanziaria per proseguire nelle prestazioni previste dalla Convenzione.

Testo vigente dal 19 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;164~accordo-art5 · fonte su Normattiva