Dopo l'articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di norme per la tutela delle acque dell'inquinamento e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo: "Art. 24 bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione".

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~approvazione-art3 · fonte su Normattiva