[1]Articolo XVII.
[2]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
