[1]Articolo XVII.

[2]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artxvii · fonte su Normattiva