Articolo X 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 2. Ogni Governo che non abbia firmato la presente Convenzione potra' aderirvi dopo la sua entrata in vigore con una notifica per iscritto al Governo degli Stati Uniti d'America. 3. Il Governo degli Stati Uniti d'America informera' tutti gli altri Governi firmatari e tutti i Governi aderenti di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute. 4. La presente Convenzione, dopo che gli strumenti di ratifica siano stati depositati da almeno sei Governi firmatari compresi i Governi dei Paesi Bassi, della Norvegia, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, entrera' in vigore per tali Governi; per ogni Governo che ratifica o aderisce successivamente, la convenzione entrera' poi in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o della ricevuta della notifica di adesione. 5. Le disposizioni dell'Annesso non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1948. Gli emendamenti all'Annesso adottati secondo l'Articolo V non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1949.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;408~convenzione-artx · fonte su Normattiva