[1]Articolo XII
[2]Il Comitato intergovernativo convochera' conferenze per la revisione ogni qualvolta lo riterra' necessario o su richiesta di almeno dieci Stati partecipi della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
[1]Articolo XII
[2]Il Comitato intergovernativo convochera' conferenze per la revisione ogni qualvolta lo riterra' necessario o su richiesta di almeno dieci Stati partecipi della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artxii · fonte su Normattiva