[1]Articolo XI

[2]1. E' creato un Comitato intergovernativo con le seguenti attribuzioni:

  • a)studiare i problemi relativi all'applicazione e al funzionamento della Convenzione universale;
  • b)preparare le revisioni periodiche di detta Convenzione;
  • c)studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto d'autore in collaborazione con i diversi organismi internazionali interessati, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, con l'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche e con l'Organizzazione degli Stati americani;
  • d)informare gli Stati partecipi della Convenzione universale sui suoi lavori. 2. Il Comitato e' composto da rappresentanti di diciotto Stati partecipi della presente Convenzione o soltanto della Convenzione del 1952. 3. Il Comitato sara' designato tenendo conto di un giusto equilibrio fra gli interessi nazionali sulla base della situazione geografica della popolazione, delle lingue e del grado di sviluppo. 4. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale e il Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, o i loro rappresentanti, possono assistere alle sedute del Comitato a titolo consultivo.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artxi · fonte su Normattiva