Art. 10 (Accordo)
coproduttore minoritario deve trasferire a saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese del coproduttore minoritario.
Testo vigente dal 4 settembre 1989
