Art. 9 (Accordo)
Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione da farsi nel Paese del coproduttore minoritario.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
