[1]di osservatori
[2]1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatore. 2. Il Consiglio puo' anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 13.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
