di osservatori 1. Il Consiglio puo' invitare ogni paese non Membro ad assistere in qualita' di osservatore ad una qualunque delle riunioni. 2. Il Consiglio puo' inoltre invitare una qualunque delle organizzazioni di cui all'articolo 13 ad assistere ad una qualunque delle sue riunioni in qualita' di osservatore.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art14 · fonte su Normattiva