[1]di conversione

[2]1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao e 1,25 per la pasta di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio puo' all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerarsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel presente paragrafo vengono fissati dal Consiglio. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo I.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art28 · fonte su Normattiva