di conversione 1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati da cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao e 1,25 per la pasta/liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio puo' all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerarsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel presente paragrafo vengono fissati dal Consiglio. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
