Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e' cosi' modificata:

  • 1)l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27 e la seconda frase dell'articolo 30, paragrafo 3 sono soppressi;
  • 2)il testo dell'articolo 31, lettera d) e' sostituito dal testo seguente: "d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 30; ".

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-28;307~convenzione-art2 · fonte su Normattiva