Il protocollo allegato alla Convenzione del 1980 e' sostituito dal testo seguente: "In deroga alle disposizioni della Convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della Convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti: in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, Sottosezioni 3 e 4 della "Solov (legge marittima); in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della "Sjagen (legge marittima); in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della "Merilaki /"Sjagen (legge marittima).".

Testo vigente dal 31 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-08;393~convenzione-art2 · fonte su Normattiva