Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformita' all'articolo 42 dello stesso.
Testo vigente dal 6 aprile 1968
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformita' all'articolo 42 dello stesso.
Testo vigente dal 6 aprile 1968
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~approvazione-art2 · fonte su Normattiva