[1]1. Il presente Trattato sara' ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Panama al piu' presto possibile. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e, nel caso che una delle due Parti contraenti non l'abbia denunciato per iscritto un anno prima della data della sua scadenza, esso sara' prorogato a tempo indeterminato. Trascorso detto periodo di dieci anni il Trattato potra' essere denunciato in qualsiasi momento, restando tuttavia in vigore durante un anno a datare dalla sua denuncia.

[2]IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTO a Panama, il 7 ottobre 1965 in doppio originale nelle lingue italiana e spagnola entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE Per il Governo della Repubblica del Panama Fernando ELETA

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art42 · fonte del testo