1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i documenti prescritti a prova della loro nazionalita' in base alla propria legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente. 2. I certificati di stazza rilasciati dalle competenti Autorita' sono riconosciuti reciprocamente. Il calcolo ed il pagamento delle tasse e dei diritti di navigazione avviene sulla base delle disposizioni dell'altra Parte contraente ed a condizioni eguali a quelle vigenti per le proprie navi. Le due Parti contraenti si accorderanno sui coefficienti da applicare nei casi in cui non esista equivalenza fra i rispettivi sistemi di stazzatura, al fine di evitare disparita' di trattamento fra le navi dei due Paesi che potesse risultare a causa della predetta mancanza di equivalenza nei sistemi di stazzatura. 3. Le navi di una delle Parti contraenti non potranno essere iscritte nei registri marittimi dell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera rilasciata dalle Autorita' dello Stato di cui battono la bandiera.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art25 · fonte del testo