1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalita' secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente. 2. Sono reciprocamente riconosciuti i documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorita' di una delle Parti contraenti alle navi battenti la propria bandiera.
Testo vigente dal 19 novembre 1977
