Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente e compromettere, in contrasto con i principi della libera concorrenza, la scelta della bandiera.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art31 · fonte del testo