Gli Stati contraenti confermano il principio della liberta' della navigazione marittima mercantile e dichiarano che si asterranno dall'applicazione di misure discriminatorie che possano danneggiare la navigazione marittima mercantile dell'altro Stato contraente oppure pregiudicare la scelta della bandiera.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art3 · fonte su Normattiva