di identificazione di strade I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero, composto di cifre, di lettere o da una combinazione di cifre e di lettere, sia dal loro nome, saranno costituiti da detto numero o da detto nome inquadrato in un rettangolo o in uno stemma. Le Parti contraenti che hanno un sistema di classificazione delle strade possono tuttavia sostituire il rettangolo con un simbolo di classificazione.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~art17 · fonte su Normattiva