destinati ai soli pedoni 1. Le sole luci che possono essere impiegate come segnali luminosi destinati ai soli pedoni sono le seguenti ed hanno il significato indicato di seguito:
- a)Luci fisse
- i)la luce verde indica ai pedoni l'autorizzazione a passare;
- ii)la luce gialla indica ai pedoni il divieto di passare, ma permette a quelli che hanno gia' impegnato la carreggiata di terminare l'attraversamento;
- iii)la luce rossa indica ai pedoni il divieto di immettersi nella carreggiata.
- b)luci lampeggianti: la luce verde lampeggiante indica che il lasso di tempo durante il quale i pedoni possono attraversare la carreggiata sta per terminare e che la luce rossa sta per accedersi. 2. I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno di preferenza nel sistema bicolore che comporti due luci, rispettivamente rossa e verde; tuttavia, essi possono essere del sistema tricolore che comporti tre luci, rispettivamente rossa, gialla e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci. 3. Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. Di preferenza, la luce rossa avra' la forma di un pedone immobile, oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano. 4. I segnali luminosi per pedoni devono essere concepiti e posti in modo tale da escludere ogni possibilita' di essere interpretati dai conducenti come segnali luminosi destinati a regolare la circolazione dei veicoli.
Testo vigente dal 27 luglio 1995
