Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarle entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Testo vigente dal 29 febbraio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31~art9 · fonte su Normattiva