Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.
Testo vigente dal 1 settembre 1989
