disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare qualsiasi misura:
- a)ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b)inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c)ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Testo vigente dal 3 marzo 1997
