[1]di sicurezza nazionale
[2]Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
- a)ritenuta necessaria per precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b)inerente al commercio o alla produzione di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione necessari per garantire la difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c)ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai tini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
