Ai fini del presente protocollo

  • a)per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
  • b)per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;
  • c)per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
  • d)per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
  • e)per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformita' dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC);
  • f)per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione o alla persona che ha fatto eseguire l'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori dei territori delle Parti, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto;
  • g)per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
  • h)per "valore dei materiali originali" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
  • i)per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");
  • j)il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
  • k)con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art1 · fonte su Normattiva