[1]PROTOCOLLO N. 4

[2]SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

[3]ARTICOLO 1 Definizioni

[4]Ai fini del presente protocollo: (a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; (b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; (c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; (d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; (e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); (f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; (g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari, impiegati o, qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo premo verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o nella a Repubblica iugoslava di Macedonia; (h) per "valore dei materiali originari si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); (i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; (k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; (l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, ira mancanza di tale documento, da un'unica fattura; (m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art1 · fonte su Normattiva