ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art29 · fonte su Normattiva