[1]ed errori formali

[2]1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR. 1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato EUR. 1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono al prodotti presentati.

[3]2. in caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR. 1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art30 · fonte su Normattiva