[1]Composizione delle controversie
[2]1. Le controversie tra le parti contraenti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo sono composte, nella misura del possibile, in via amichevole.
[3]2. Se entro 90 giorni non e' stato possibile pervenire a una composizione amichevole, ogni parte contraente puo', con una sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte in conformita' dell'articolo 273 TFUE.
[4]3. Si precisa che il presente articolo costituisce compromesso tra le parti contraenti ai sensi dell'articolo 273 TFUE.
Testo vigente dal 22 aprile 2022
