1. Le Parti si impegnano a risolvere, attraverso consultazioni e negoziazioni dirette, qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. 2. Se tale controversia non viene risolta entro quattro mesi (4) dalla data in cui una delle Parti abbia notificato all'altra la sua intenzione di avviare la procedura prevista nel precedente comma, ciascuna Parte puo' sottoporre tale controversia al Tribunale Internazionale del diritto del mare, alla Corte Internazionale di Giustizia o ad un tribunale arbitrale costituito ai sensi dell'Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 3. Per l'individuazione della corte o del tribunale cui potra' essere sottoposta la controversia ai sensi del comma precedente, si applicano mutatis mutandis l'articolo 287 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le Dichiarazioni rese ai sensi del medesimo articolo dalle Parti.

Testo vigente dal 5 giugno 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-05-15;62~accordo-art3 · fonte su Normattiva