[1]Disposizioni comuni

[2]1. Le parti contraenti confermano che le Clausole Compromissorie sono in contrasto con i trattati dell'UE e sono pertanto inapplicabili. Per effetto di tale incompatibilita' tra le Clausole Compromissorie e i trattati dell'UE, a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti di un Trattato Bilaterale di Investimento e' diventata Stato membro dell'Unione europea la Clausola Compromissoria di detto Trattato non puo' fungere da base giuridica per il Procedimento Arbitrale.

[3]2. L'estinzione dei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato A ai sensi dell'articolo 2 e l'estinzione della Clausola Caducita' contenuta nei Trattati Bilaterali di Investimento di cui all'allegato B ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto a decorrere, per ciascun trattato, dall'entrata in vigore del presente accordo per le parti contraenti interessate, conformemente all'articolo 16.

Testo vigente dal 22 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-12;31~accordo-art4 · fonte su Normattiva