[1]Applicazione provvisoria

[2]1. Le parti contraenti possono decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. Le parti contraenti notificano la decisione al depositario.

[3]2. Qualora entrambe le parti di un Trattato Bilaterale di Investimento abbiano deciso di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, questo si applica per tale Trattato 30 giorni di calendario a decorrere dalla data dell'ultima decisione relativa all'applicazione provvisoria.

Testo vigente dal 22 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-12;31~accordo-art17 · fonte su Normattiva