[1]OBBLIGHI DELLE PARTI contraenti IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI ARBITRALI PENDENTI E AI NUOVI PROCEDIMENTI ARBITRALI

[2]Le parti contraenti che sono vincolate da Trattati Bilaterali di Investimento sulla base dei quali sono stati promossi Procedimenti Arbitrali Pendenti o Nuovi Procedimenti Arbitrali:

  • a)informano i collegi arbitrali, in cooperazione tra loro e sulla base della dichiarazione di cui all'allegato C, delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sentenza Achmea di cui all'articolo 4; e
  • b)qualora siano parte di un procedimento giudiziario relativo a un lodo arbitrale reso in forza di un Trattato Bilaterale di Investimento, chiedono al giudice nazionale competente, anche di un paese terzo, di revocare detto lodo, annullarlo o astenersi dal riconoscerlo e darvi esecuzione, a seconda dei casi.

Testo vigente dal 22 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-12;31~accordo-art7 · fonte su Normattiva