1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e d'ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili immatricolati in questo Stato, nonche sui loro equipaggi. Possono altresi' prestar loro assistenza. 2. Se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di questo Stato ne informano, senza indugio, l'Ufficio consolare piu' vicino al luogo dove l'incidente si e' verificato.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art45 · fonte su Normattiva