Art. 18 (Convenzione) — Assistenza alle navi dello Stato d'invio in caso d'avaria
1. Se una nave dello Stato d'invio naufraga, si incaglia o subisce altri gravi incidenti marittimi nelle acque interne o territoriali o in zone marittime immediatamente limitrofe dello Stato ricevente, l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione e' avvenuto il fatto deve esserne informato al piu' presto dalle competenti autorita' dello, Stato ricevente. 2. Le autorita' competenti dello Stato ricevente devono altresi' prendere tutte le misure possibili per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni che si trovino a bordo, come pure prevenire e reprimere il saccheggio o disordini a bordo. Le suddette misure devono essere adottate anche nei riguardi di quegli oggetti appartenenti alla nave, o che formavano parte del suo carico e che siano stati allontanati dalla nave, ed essere comunicate senza indugio all'Ufficio consolare competente. 3. I funzionari consolari hanno il diritto di adottare le misure necessarie per fornire assistenza alle navi dello Stato d'invio che abbiano subito l'incidente, all'equipaggio ed ai passeggeri e possono inoltre richiedere che le Autorita' dello Stato ricevente diano ogni possibile assistenza a tal fine. 4. Nel caso in cui la nave abbia fatto naufragio entro un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato ricevente, le Autorita' competenti di detto Stato possono ordinare l'adozione delle misure ritenute necessarie per evitare i danni che potrebbero essere altrimenti causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi. 5. Nel caso in cui la nave dello Stato d'invio che ha subito l'incidente o i beni che appartengano ad essa o le merci dalla stessa trasportate si trovino nelle vicinanze delle coste dello Stato ricevente, o siano stati trasportati in un porto di detto Stato ed il comandante della nave, o il proprietario, o l'agente della societa' di navigazione, o gli assicuratori interessati, non siano presenti oppure siano impossibilitati a prendere misure di custodia o ad agire, le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono informare quanto prima l'Ufficio consolare. I funzionari consolari possono rappresentare il proprietario della nave e prendere le misure appropriate a tal fine. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente non devono applicare diritti doganali, ne' altri oneri, fiscali alla nave dello Stato d'invio che ha subito l'incidente, ne' alle sue merci, alle provviste di bordo ed agli altri oggetti recuperati, a meno che non siano utilizzati, venduti o immessi in consumo nel territorio dello Stato ricevente, con l'esclusione delle spese di deposito, di trasporto o oneri attinenti a servizi analoghi.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
