degli altri membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere notificato, per le vie diplomatiche, della destinazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare. 2. Lo Stato di residenza puo', al momento della notifica o successivamente, rifiutare o cessare di riconoscere ogni persona in qualita' di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tal caso, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni consolari.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art5 · fonte su Normattiva