[1]allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze
[2]1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questo designata devono essere notificati:
- a)l'arrivo dei membri dell'ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nonche' ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
- b)l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
- c)l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualita';
- d)l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunita' e siano residenti nello Stato di residenza.
[3]2. Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere notificati preventivamente.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
