[1]allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze

[2]1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questo designata devono essere notificati:

  • a)l'arrivo dei membri dell'ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nonche' ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;
  • b)l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;
  • c)l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualita';
  • d)l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunita' e siano residenti nello Stato di residenza.

[3]2. Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere notificati preventivamente.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art8 · fonte su Normattiva