[1]e denuncia 1. La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata. 2. Ciascuna Parte contraente potra' denunciarla in ogni tempo e tale denuncia avra effetto il primo giorno del sesto mese successivo al momento in cui l'altro Stato ne avra' ricevuto notifica. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Port Louis il 28 gennaio 1993 in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese ed in lingua italiana, facenti ugualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art65 · fonte su Normattiva