ED APPRENDISTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al sono scopo di compiervi i suo studi o di attendere alla propria formazione professionale riceve prestazioni personali temporenee in detto altro Stato non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali prestazioni personali siano connesse con i suoi studi o la propria formazione professionale o che le remunerazioni di tali prestazioni costituiscano un'integrazione delle risorse necessarie a sopperire alle spese di mantenimento.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312~convenzione-art20 · fonte su Normattiva