E INSEGNANTI Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare presso una universita', collegio, scuola od altro istituto di istruzione e che' residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;312~convenzione-art19 · fonte su Normattiva