' al programma di ritiro 1. I membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente agli obblighi relativi al programma di ritiro da loro assunti secondo il presente accordo. Il Consiglio puo', se necessario, convocare i membri per adottare ulteriori misure per l'adempimento dei loro obblighi. 2. I membri esportatori elencati nell'allegato A s'impegnano a regolare le loro vendite in modo tale da favorire un ordinato svolgimento delle operazioni di mercato, e da essere nella posizione di conformarsi in qualunque momento al programma di ritiro, qualora esso entri in vigore. A questo effetto, il Consiglio, prima dell'inizio di ogni anno cacao, valuta ed indica il numero di tonnellate massimo che, entro i limiti previsti dal paragrafo 1 dell'articolo 40, puo' essere ritirato nel corso del successivo anno in base alle previsioni delle statistiche di domande e offerte, tenendo conto della rimanente capacita' della scorta stabilizzatrice e delle risorse disponibili. Sulla base del numero di tonnellate massimo, il Consiglio stabilisce il numero di tonnellate indicativo soggetto a ritiro per ogni membro esportatore interessato. Il Consiglio stabilisce le regole per il calcolo delle tonnellate indicative soggette e ritiro, nonche' delle modalita' della loro applicazione allo scopo di assistere i membri esportatori interessati nell'adempimento dei loro obblighi relativi al ritiro del cacao. 3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, il piu' presto possibile ed in ogni caso prima del termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le regole per il funzionamento, l'adempimento ed il controllo, al fine di garantire l'efficacia del programma di ritiro secondo gli obiettivi del presente accordo, senza interferire nell'esecuzione dei contratti bona fide conclusi prima dell'entrata in vigore del programma di ritiro.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art42 · fonte su Normattiva