[1]Articolo VIII OBBLIGHI GENERALI DEI PAESI MEMBRI
[2]Sezione 1. - Introduzione
[3]In aggiunta agli impegni assunti in base ad altri articoli del presente Accordo, ciascun paese membro si obbliga ad attenersi a quanto esposto in questo articolo.
[4]Sezione 2. - Astensione da restrizioni sui pagamenti correnti
- a)Subordinatamente a quanto previsto nell'articolo VII, sezione 3, lettera b) e nell'articolo XIV, sezione 2, nessun membro, senza l'approvazione del Fondo, imporra' restrizioni sull'effettuazione di pagamenti e trasferimenti per transazioni internazionali correnti.
- b)Le contrattazioni in cambi concernenti la valuta di qualunque paese membro e che siano contrarie ai regolamenti sul controllo dei cambi di quel paese membro, mantenute o istituite in conformita' col presente Accordo, non potranno essere applicate nei territori di qualsiasi paese membro. Inoltre, i paesi membri possono, in base a reciproci accordi, cooperare a rendere piu' efficaci le disposizioni sul controllo dei cambi di qualsiasi paese membro, purche' tali misure e disposizioni non siano contrarie al presente Accordo.
[5]Sezione 3. - Astensione da discriminazioni valutarie
[6]Nessun paese membro adottera' o consentira' ad alcuno dei suoi enti finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, di adottare qualsiasi disposizione valutaria discriminatoria, o praticare una politica che comporti una molteplicita' di tassi di cambio, entro o fuori i margini previsti nell'articolo IV o stabiliti dall'Allegato C, o in conformita' ad esso, tranne se autorizzate dal presente Accordo o approvate dal Fondo. Se tali disposizioni e pratiche sono in atto alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, il paese membro interessato consultera' il Fondo circa la loro progressiva abolizione, a meno che esse non siano mantenute o imposte ai sensi dell'articolo XIV, sezione 2, nel qual caso si applichera' quanto previsto dalla sezione 4 di quell'articolo.
[7]Sezione 4. - Convertibilita' dei saldi di pertinenza estera
- a)Ogni paese membro acquistera' i saldi della sua valuta appartenenti ad un altro paese membro, se quest'ultimo, nel richiedere l'acquisto, fa presente:
- 1)che i saldi da acquistarsi sono stati di recente acquisiti in seguito ad operazioni correnti; o
- 2)che la loro conversione e' necessaria per effettuare pagamenti per operazioni correnti. Il paese membro acquirente avra' l'opzione di pagare o in diritti speciali di prelievo, subordinatamente a quanto disposto nell'articolo XIX, sezione 4, o nella valuta del paese membro che ha avanzato la richiesta.
- b)L'obbligo di cui alla lettera a) non si applichera':
- 1)quando la convertibilita' dei saldi e' stata limitata ai sensi della sezione 2 di questo articolo e dell'articolo VI, sezione 3;
- 2)quando i saldi si sono accumulati in seguito ad operazioni effettuate prima dell'abolizione da parte di un paese membro delle restrizioni mantenute o imposte ai sensi dell'articolo XIV, sezione 2;
- 3)quando i saldi sono stati acquisiti in contravvenzione alle disposizioni di controllo cambi del paese membro cui si richiede l'acquisto;
- 4)quando la valuta del paese membro che richiede l'acquisto e' stata dichiarata scarsa ai sensi dell'articolo VII, sezione 3, lettera a); oppure
- 5)quando il paese membro cui si richiede l'acquisto non ha facolta', per qualsiasi ragione, di acquistare dal Fondo valute di altri paesi membri contro la sua valuta.
[8]Sezione 5. - Comunicazioni di informazioni
- a)Il Fondo puo' richiedere ai paesi membri di fornirgli le informazioni che ritiene necessarie per la condotta delle sue operazioni, tra cui, quale minimo necessario per l'efficiente adempimento dei compiti del Fondo, i dati ufficiali sulle seguenti questioni:
- 1)disponibilita' ufficiali all'interno ed all'estero di: a) oro, b) valute estere;
- 2)disponibilita' all'interno ed all'estero da parte di banche ed enti finanziari diversi da quelli ufficiali di: a) oro, b) valute estere;
- 3)produzione di oro;
- 4)esportazioni ed importazioni di oro distinte per paesi di destinazione e provenienza;
- 5)valore, in valuta locale, delle esportazioni ed importazioni complessive di merci secondo i paesi di destinazione e provenienza;
- 6)bilancia internazionale dei pagamenti, che includa: a) il commercio di beni e servizi; b) operazioni in oro; c) movimenti di capitale conosciuti, e d) altre voci;
- 7)situazione degli investimenti internazionali, cioe', investimenti di pertinenza estera nei territori del paese membro, e investimenti all'estero di persone che si trovino nei suoi territori, per quanto sia possibile fornire tali dati;
- 8)reddito nazionale;
- 9)indici dei prezzi, cioe' indici dei prezzi delle merci all'ingrosso e al minuto e dei prezzi di esportazione e di importazione;
- 10)corsi di acquisto e vendita di valute estere;
- 11)controlli sui cambi, cioe' una esposizione completa dei controlli sui cambi in vigore al momento in cui il paese diviene membro del Fondo, e dei particolari concernenti le successive modifiche, man mano che vengono attuate;
- 12)dove esistano accordi di clearing, comunicazione specifica degli importi in sospeso riflettenti operazioni commerciali e finanziarie, e del periodo durante il quale tali sospesi sono risultati in essere.
- b)Nel chiedere le informazioni il Fondo terra' in considerazione la diversa capacita' per i paesi membri di fornire i dati richiesti. I paesi membri non avranno alcun obbligo di fornire le informazioni richieste con particolari tali da far conoscere gli affari di privati e di Enti. I paesi membri si impegnano tuttavia a fornire le informazioni desiderate in modo particolareggiato ed accurato, nei limiti del fattibile, evitando, per quanto possibile, semplici stime.
- c)Il Fondo puo' accordarsi coi paesi membri per ottenere ulteriori informazioni. Agira' quale centro per la raccolta e lo scambio di informazioni su problemi monetari e finanziari, facilitando cosi' la preparazione di studi intesi ad assistere i paesi membri nello sviluppo di programmi atti ad incrementare gli scopi del Fondo.
[9]Sezione 6. - Consultazione tra i paesi membri sugli accordi internazionali esistenti
[10]Nei casi in cui, in conformita' al presente Accordo, un paese membro sia autorizzato, in circostanze speciali e temporanee specificate nell'Accordo, a mantenere o stabilire restrizioni sulle transazioni sui cambi, ed esistano altri impegni tra i paesi membri, conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, che contrastino con tali restrizioni, le parti contraenti si consulteranno allo scopo di effettuare quelle modifiche, reciprocamente accettabili, che si rendano necessarie. Quanto previsto da questo articolo non pregiudichera' il disposto dell'articolo VII, sezione 5.
[11]Sezione 7. - Obbligo di collaborazione sulle politiche relative agli strumenti di riserva
[12]Ogni paese membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri paesi membri per far si che la sua politica in materia di strumenti di riserva sia coerente con gli obiettivi di promuovere un miglior controllo internazionale sulla liquidita' internazionale e di fare dei diritti speciali di prelievo il principale strumento di riserva del sistema monetario internazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
