1. Durante l'attuazione di tale accordo, il Consiglio puo' in qualsiasi momento riesaminare e, con votazione speciale, modificare qualunque disposizione relativa al programma di ritiro, fatta salva quella indicata al paragrafo 1 dell'articolo 40. 2. Qualora il prezzo indicativo continui a scendere una volta che il volume totale soggetto a ritiro sia stato raggiunto conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 40, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e considerare l'adozione di ulteriori disposizioni.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
