1. Durante l'attuazione di tale accordo, il Consiglio puo' in qualsiasi momento riesaminare e, con votazione speciale, modificare qualunque disposizione relativa al programma di ritiro, fatta salva quella indicata al paragrafo 1 dell'articolo 40. 2. Qualora il prezzo indicativo continui a scendere una volta che il volume totale soggetto a ritiro sia stato raggiunto conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 40, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e considerare l'adozione di ulteriori disposizioni.

Testo vigente dal 4 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-19;313~art44 · fonte su Normattiva