e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao 1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao. 2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo i membri rispettano, nello svolgimento della loro attivita', i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao. 3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. In questi casi, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
